CHIEDE
che la Società, previa verifica della regolarità della presente dichiarazione di recesso (la “Dichiarazione di Recesso”) e previo ricevimento della Comunicazione dell’Intermediario, liquidi le Azioni e provveda al pagamento del relativo valore di liquidazione secondo quanto previsto dall’art. 2437-ter del codice civile, accreditando il relativo importo sul suo conto corrente presso l’Intermediario.
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE E DI ACCETTARE CHE
-
1) la presente Dichiarazione di Recesso, a pena di inammissibilità, deve essere inviata alla Sede Legale di TIM mediante lettera raccomandata o, in alternativa, per posta elettronica certificata, entro e non oltre il 10 luglio 2025 (compreso). Al fine della regolarità della presentazione della comunicazione farà fede la data del timbro postale ovvero la data della ricevuta di consegna della pec. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra indicato, o sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione dell’Intermediario, non verranno prese in considerazione;
-
2) compete alla/al sottoscritta/o assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e provvedere a che l’Intermediario trasmetta alla Società la Comunicazione dell’Intermediario;
-
3) TIM non assume alcuna responsabilità riguardo ai precedenti punti;
-
4) in conformità a quanto disposto dall’art. 2437-bis del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Comunicazione dell’Intermediario è accompagnato dal blocco delle Azioni da parte dell’Intermediario stesso fino all’esito del procedimento di liquidazione;
-
5) l’efficacia dell’esercizio del Diritto di Recesso e la liquidazione delle Azioni di Risparmio oggetto di recesso sono condizionate al perfezionamento della modifica dell’oggetto sociale di cui all’art. 3 dello statuto sociale. L’efficacia della delibera di modifica dell’oggetto sociale - e, conseguentemente, del diritto di recesso eventualmente esercitato - è subordinata al fatto che l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società, ai sensi dell’articolo 2437-quater c.c., agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda complessivamente l’importo di Euro 100 milioni. Detta condizione è comunque rinunciabile da parte della Società.